Il licenziamento è l’atto con il quale il datore di lavoro recede unilateralmente dal contratto di lavoro con un suo dipendente. Nel nostro ordinamento, tale potere può essere esercitato solo ed esclusivamente nel rispetto di precisi limiti e condizioni puntualmente individuati dalla legge. Il licenziamento del lavoratore dipendente può avvenire solo in presenza di specifiche motivazioni, che possono riguardare la condotta del lavoratore (licenziamento disciplinare, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) ovvero situazioni in cui si trova l’azienda (licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Tale atto, avendo natura recettizia ex art. 1334 del codice civile, produce effetti dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario.
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Il licenziamento
Pagine secondarie (14):
Casi di giustificato motivo oggettivo
Il giustificato motivo soggettivo
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Impugnazione del licenziamento
La giusta causa
Le tutele ... nel licenziamento
Licenziamento c.d. per colpa del lavoratore
Licenziamento disciplinare
Licenziamento illegittimo
Mancata impugnazione nei termini
Motivi del licenziamento
Preavviso
Quale forma deve avere il licenziamento?
Quali le differenze tra le due nozioni?
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