……e
quella obbligatoria?
Quando
il licenziamento illegittimo è intimato da aziende di dimensioni più ridotte
(sino a 15 dipendenti), si stabilisce un obbligo alternativo in capo al datore
di lavoro (art. 8 legge n. 604/66), il quale può scegliere tra
- riassumere il lavoratore
entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza;
- ovvero pagare all'ex
dipendente una indennità risarcitoria, compresa tra 2,5 e 6 mensilità
(estensibile sino a 10 per i lavoratori con almeno dieci anni di
anzianità, e fino a 14 per i dipendenti in servizio da più di venti anni).
La misura dell'indennità è stabilita dal giudice sulla base dell'anzianità
di servizio, delle dimensioni aziendali, nonché al comportamento tenuto
dalle parti.
Occorre
però precisare che a differenza di quanto stabilito per le aziende maggiori,
nell'area della tutela obbligatoria il licenziamento - seppur illegittimo -
determina la cessazione del rapporto.
L'obbligo
imposto al datore di lavoro soccombente nel giudizio è quindi diverso da quello
previsto in regime di tutela reale: non si tratta infatti di reintegrazione nel
rapporto di lavoro, ma di riassunzione.
Il
lavoratore è quindi assunto nuovamente sulla base di un nuovo contratto, con conseguente
azzeramento della pregressa anzianità di servizio. Per il periodo intercorrente
tra licenziamento e riassunzione il datore di lavoro non è tenuto a pagare né
la retribuzione, né i contributi assistenziali e previdenziali.
Qualora
il datore non provveda alla riassunzione nel termine di legge, egli è tenuto a
pagare l'indennità prevista, oltre all'indennità di mancato preavviso.
La
differenza sostanziale fra tutela reale e tutela obbligatoria, ossia fra
reintegra e riassunzione, è che dove vige la tutela obbligatoria, nelle aziende
con meno di 15 dipendenti, il datore può rifiutarsi di riammettere il
dipendente nel posto di lavoro, e pagare un'indennità. Sopra i 15 dipendenti,
la decisione spetta al lavoratore, ma a seguito della sua richiesta, il datore
ha l'obbligo di riassumerlo.
La
tutela obbligatoria si distingue quindi da quella reale sotto due profili
principali:
- nella tutela
obbligatoria la scelta tra riassunzione e pagamento dell'indennità spetta
al datore di lavoro; nella tutela reale è il lavoratore ad avere la
libertà di scelta;
- la misura del
risarcimento è significativamente minore nell'area della tutela
obbligatoria.