Il licenziamento può essere definito disciplinare ogniqualvolta sia motivato da un comportamento imputabile, a titolo di colpa, al lavoratore.
Esso è connesso alla violazione da parte del prestatore di lavoro degli obblighi formalmente previsti dagli artt. 2140 e 2105 del codice civile.
Nel licenziamento disciplinare alla prescrizione della forma scritta e dei presupposti sostanziali richiesti si aggiunge la prescrizione di regole procedimentali per la rituale intimazione dell'atto espulsivo.
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