La Corte di Cassazione, con la sentenza 4/11/2010 n.22443, ha
deciso che il datore di lavoro non può convertire durante la lavorazione del
periodo di preavviso le ragioni del licenziamento intimato inizialmente per
giustificato motivo in giusta causa, né può durante lo stesso lasso di tempo
comminare nei confronti del medesimo dipendente un secondo licenziamento. Secondo i giudici di legittimità l’orientamento prevalente nel contratto a
tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale bensì obbligatoria,
nel senso che qualora una delle parti eserciti la facoltà di recedere con
effetto immediato il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con
l’unico obbligo per la parte recedente di corrispondere l’indennità
sostitutiva e senza che da questo momento possano avere influenza eventuali
fatti sopravvenuti. La Corte di Cassazione richiama sullo stesso argomento anche una precedente
sentenza (21216/2009) con la quale aveva deciso che l’indennità sostitutiva
del preavviso non riferendosi a un periodo lavorato dal dipendente non
rientra nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive e del TFR spettante
al lavoratore dimissionario.
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