L’INAIL, con la nota 4/11/2010 n. 7918, ha deciso che il datore
di lavoro che non ha effettuato la comunicazione obbligatoria preventiva del
rapporto di lavoro può evitare la maxisanzione soltanto se dagli accertamenti
ispettivi risulta che sono stati assolti in precedenza gli adempimenti
contributivi (flusso Emens) ed emerge quindi la volontà datoriale di non
voler occultare il rapporto di lavoro. L’esenzione trova applicazione anche se dalla verifica ispettiva risulta che
non c’è corrispondenza tra le mansioni del lavoratore e la sua qualifica. Infatti, come previsto dal Collegato lavoro, ai fini dell’applicazione della
sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore
irregolare, a cui si aggiunge la sanzione di 150 euro per ciascuna giornata
di lavoro effettivo, non si deve più far riferimento all’omessa iscrizione
del dipendente nei libri obbligatori, ma alla mancata preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per
l’impiego. Lo stesso Collegato lavoro ha anche introdotto una maxisanzione ridotta nel
caso in cui venga accertato che un dipendente ha prestato lavoro nero presso
l’azienda prima di essere regolarmente assunto. In questo caso la sanzione
amministrativa da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare a cui
si aggiungono 30 euro per ogni giornata di effettivo lavoro. Si ricorda infine che dall’entrata in vigore del Collegato lavoro non troverà
più applicazione la sanzione civile pari a 3.000 euro per ciascun lavoratore
prevista in caso di evasione contributiva, ma le sanzioni civili previste dalla
Legge 388/2000, aumentate della metà.
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