Occorre, preliminarmente, aver cura di precisare il carattere aggiuntivo della sanzione in esame, in quanto l’irrogazione della stessa non esclude l’applicazione di tutte le altre sanzioni fissate per le violazioni in materia di lavoro, previdenza ed assicurazioni obbligatorie. Una delle condizioni imprescindibili per la valida ed efficace adozione della maxisanzione prevista per il lavoro nero è costituita dalla necessità di accertare l’utilizzo del personale irregolare al momento dell’ispezione. Si giunge a tale conclusione ricostruendo la finalità della norma in esame che è, indiscutibilmente, quella di realizzare l’emersione del lavoro irregolare. La sanzione è oggi fissata in un importo minimo di € 1.500,00 fino ad un massimo di € 12.000,00, riferita a ciascun lavoratore irregolare ed è, inoltre, previsto un importo di € 150, a titolo di maggiorazione, riferita ad ogni giornata di lavoro effettivamente posta in essere dal lavoratore, oltre alle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi, che non può essere inferiore ad € 3.000,00 per ogni istituto, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Da ciò deriva, come logica conseguenza, che nel concreto calcolo della predetta maggiorazione saranno escluse le giornate festive o comunque le giornate nelle quali il lavoratore non ha prestato attività. Il punto sul quale occorre incentrate l’attenzione è essenzialmente la previsione in virtù della quale la sanzionabilità del lavoro nero scatta, oltre che per il lavoro subordinato, anche nelle ipotesi di lavoro autonomo. Infatti, la normativa in esame fa espresso riferimento all’impiego di “lavoratori”, non necessariamente “dipendenti”. In merito alla specifica questione dell’applicabilità della maxisanzione il Ministero del Lavoro, con circolare n. 33/2009, ha avuto modo di chiarire che devono essere considerati irregolari:
Rispetto all’applicabilità della maxisanzione per lavoro nero nello specifico caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine originario fissato nel contratto o successivamente prorogato, il Ministero del Lavoro ne ha escluso, con vigore, l’applicabilità. Infine, occorre precisare che, in virtù delle precise indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro ai propri uffici periferici, la maxisanzione trova indiscussa applicazione anche qualora i lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie siano minorenni o stranieri privi del permesso di soggiorno. |