Le
sanzioni applicabili al lavoro irregolare.
maxi-sanzione per lavoro
irregolare
(art. 3 d.l. n. 12/2002) per l’impiego di lavoratori non risultanti dai
documenti obbligatori;
|
sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 +
€ 150 per ogni giorno lavorato
|
prospetto di paga ( artt. 1
e 5 legge n.
4/1953)
per non aver consegnato il
prospetto di paga con
la retribuzione; | sanzione amministrativa da € 125 a € 770
|
omesso versamento ritenute
previdenziali (art.
2 d.l. 463/83) per non aver versato le
ritenute previdenziali a carico dei lavoratori;
|
reclusione: fino a 3 anni e multa:
fino a €
1.032
|
evasione contributiva del 50% (art. 37
legge 689/81) per l’omissione o la falsità, da cui deriva un’evasione mensile
non inferiore ad € 2.582 ed al 50% dei contributi complessivamente
dovuti;
|
reclusione: fino a 2 anni
|
informazione sulle misure di
sicurezza (artt.
36 e 55 T.U. 81/08) per non aver informato il lavoratore sui rischi derivanti
dall’attività lavorativa per la quale è
assunto;
|
arresto: da 2 a 4 mesi
o ammenda: da € 1.200 a € 5.200
|
formazione sulle misure di
sicurezza (artt.
37 e 55 T.U. 81/08) per non aver dato al lavoratore una formazione
adeguata a proteggersi dai rischi dell’attività
lavorativa;
|
arresto: da 2 a 4 mesi
o ammenda: da € 1.200 a € 5.200
|
dispositivi di protezione ( art. 18
e 55 T.U. 81/08)
per non aver dato al lavoratore i
dispositivi di protezione individuale necessari a proteggersi dai
rischi
ineliminabili;
|
ammenda: da € 2.000 a € 4.000
|
visita medica preventiva artt. 18 e
55 T.U. 81/2008)
per non aver inviato il lavoratore
a visita medica prima di adibirlo a mansioni soggette
a sorveglianza
sanitaria;
|
ammenda: da € 2.000 a € 4.000
|
|