Corte di Cassazione, sentenza 18/03/2011, n. 6285
Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ritiene che nelle procedure di licenziamento collettivo le comunicazioni di recesso ad opera del datore di lavoro ai competenti uffici e ai sindacati, nonché al lavoratore, richieste a pena di inefficienza del licenziamento, devono essere necessariamente effettuate in contemporanea.
La mancata comunicazione in questione vale ad escludere l’inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi oggettivi da comprovare da parte del datore di lavoro. |
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