La prescrizione è un modo di estinzione dei diritti soggettivi causata dal mancato esercizio degli stessi da parte del titolare per il periodo stabilito dalla legge. Al di fuori dei diritti indisponibili, tutti i diritti soggettivi sono sottoposti a prescrizione, che si distingue in ordinaria, che matura in 10 anni, e in breve, che riguarda un insieme eterogeneo di diritti la cui estinzione è fissata in 5 anni.
Per quanto riguarda i diritti scaturenti dal rapporto di lavoro, in primis si sottolinea l’imprescrittibilità delle azioni di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dell’anzianità di servizio.
Per tutti gli altri diritti il termine varia a seconda della natura delle situazioni soggettive coinvolte.
Secondo la regola generale la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. L’interruzione del termine prescrizionale, invece, è fissata mediante la notificazione di un atto introduttivo del giudizio, la proposizione di apposita domanda nel corso di un giudizio, nonché per effetto del riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere.
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