Come noto, in data 9 novembre 2010 è stato pubblicato in G.U. 9 novembre 2010, n. 262 la Legge 4 novembre 2010, n. 183 la quale va a sostituire, attraverso l’articolo 32, il primo e secondo comma dell’articolo 6 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 in materia di termini di impugnazione del licenziamento. TERMINI DI IMPUGNAZIONE Il licenziamento deve essere impugnato dal lavoratore entro 60 giorni:
L’impugnazione perde efficacia qualora entro i successivi 270 giorni il lavoratore non provveda a:
Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano stati rifiutati, ovvero non sia stato raggiunto l’accordo dalle parti, il ricorso al giudice deve essere depositato entro sessanta giorni dal rifiuto o mancato accordo, a pena di decadenza. In ogni caso, qualora vi sia stata violazione delle norme relative al contratto di lavoro a tempo determinato e il giudice abbia disposto la conversione dello stesso a tempo indeterminato, ai sensi del c.d. ‘Collegato Lavoro’, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il lavoratore attraverso l’erogazione di un’indennità onnicomprensiva nella misura tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Le suddette disposizioni introducono aspetti fiscali e contributivi nuovi, legati al contenzioso del lavoro ed inerenti:
- occupino più di quindici dipendenti nell’unità produttiva nella quale è occupato il lavoratore licenziato; - occupino più di 15 dipendenti nello stesso Comune anche in unità produttive più piccole; - occupino più di 60 dipendenti indipendentemente dal frazionamento organizzativo delle unità produttive; - per quanto riguarda i datori di lavoro agricolo, che occupino più di 5 dipendenti in ciascuna unità produttiva. Pertanto, a seguito di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro è tenuto a: - Reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato [ Articolo 18, comma 1]; - Risarcire il danno subito dal lavoratore per il licenziamento invalido attraverso ‘un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione’. In ogni caso, l’indennità sopracitata è stabilita dal giudice in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto [ articolo 18, comma 4]. La suddetta indennità sarà pertanto considerata imponibile fiscale e verrà tassata secondo le seguenti modalità:
- Versare i contributi assistenziali e previdenziali relativi alla suddetta indennità e pertanto, relativi al periodo intercorrente tra il recesso e il provvedimento di reintegra, non essendo interrotto il rapporto di lavoro né quello assicurativo e previdenziale ad esso collegato [ Articolo 18, comma 4]. Qualora il lavoratore rinunci alla reintegra del posto di lavoro, lo stesso ha diritto, in sostituzione alla reintegra, a percepire un’indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto [Articolo 18 comma 5].A fronte di tale scelta, il datore di lavoro sarà pertanto obbligato a: - Pagare l’indennità sostitutiva alla reintegrazione, pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto. Sotto il profilo fiscale, la suddetta indennità sarà assoggettata a prelievo fiscale con applicazione della tassazione separata di cui all’articolo 17,comma 1 del TUIR. Di fatto, anche le somme e valori percepiti a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro sono soggette a tassazione separata. Dal punto di vista previdenziale, trattandosi di un’indennità risarcitoria, è escluso l’assoggettamento a contributi. - Pagare un’indennità non inferiore a cinque mensilità a favore del lavoratore, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione. - Versare i contributi assistenziali e previdenziali relativi alla suddetta indennità e pertanto, relativi al periodo intercorrente tra il recesso e il provvedimento di reintegra, non essendo interrotto il rapporto di lavoro né quello assicurativo e previdenziale ad esso collegato [ Articolo 18, comma 4].
- La riassunzione del lavoratore entro il termine di tre giorni decorrenti, dalla lettura del dispositivo di sentenza; - Il pagamento al lavoratore di un’indennità risarcitoria ricompresa tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio, al comportamento delle parti. Per quanto concerne l’aspetto fiscale, l’articolo 17, comma 1 lettera del Tuir prevede l’assoggettamento a tassazione separata delle somme percepite anche a titolo risarcitorio, e pertanto l’indennità sarà tassata con l’aliquota di tassazione prevista per il tfr di cui all’articolo 19 del TUIR. Sotto l’aspetto previdenziale, essendo anch’essa un’indennità risarcitoria, la suddetta è esclusa dall’assoggettamento dei contributi.
La suddetta disposizione è stata oggetto di una triplice interpretazione, con scenari tra loro diametralmente opposti:
- Tassazione ordinaria, se la sentenza è emessa nel periodo di imposta della conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato; - In caso contrario, tassazione separata, di cui all’articolo, 17 comma 1, lettera b)., in quanto classificata come indennità risarcitoria di arretrati per prestazioni riferibili ad anni precedenti. Sotto l’aspetto contributivo, ai sensi dell’articolo 6 del tuir, la suddetta somma non è assoggettabile a contributi.
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