Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni
industriali
Capo I - Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno
letterarie e artistiche
Art. 2575. Oggetto del
diritto.
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576.
Acquisto del diritto.
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di
autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione
del lavoro intellettuale.
Art. 2577. Contenuto del diritto.
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla
economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla
legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma
precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa
essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art. 2578.
Progetti di lavori.
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di
altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici,
compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei
progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che
eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo
consenso.
Art. 2579. Interpreti ed esecutori.
Agli artisti,
attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli
artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o
composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per
gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione
od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda
o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida,
registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica
od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od
esecuzione.
Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno
diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro
recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al
loro onore o alla loro reputazione.
Art. 2580. Soggetti del
diritto.
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa
nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
Art. 2581.
Trasferimento dei diritti di utilizzazione.
I diritti di utilizzazione
sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per
iscritto.
Art. 2582. Ritiro dell'opera dal commercio.
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare
l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno
acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o
mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto è personale e
intrasmissibile.
Art. 2583. Leggi speciali.
L'esercizio dei
diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi
speciali.
Capo II - Del diritto di brevetto per invenzioni
industriali
Art. 2584. Diritto di esclusività.
Chi ha
ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di
attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite
dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui
l'invenzione si riferisce.
Art. 2585. Oggetto del brevetto.
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere
un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione
industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo
meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un
principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.
In
quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati
dall'inventore.
Art. 2586. Brevetto per nuovi metodi o processi di
fabbricazione.
Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di
fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso
esclusivo.
Art. 2587. Brevetto dipendente da brevetto altrui.
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di
invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in
vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di quest'ultimi, e non può essere
attuato né utilizzato senza il consenso di essi.
Sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.
Art. 2588. Soggetti del diritto.
Il
diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi
causa.
Art. 2589. Trasferibilità.
I diritti nascenti dalle
invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono
trasferibili.
Art. 2590. Invenzione del prestatore di lavoro.
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore
dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e
gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi
speciali.
Art. 2591. Rinvio alle leggi speciali.
Le condizioni
e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne
derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi
speciali.
Capo III - Del diritto di brevetto per modelli di
utilità e di registrazione per disegni e modelli
Art. 2592.
Modelli di utilità.
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un
brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse,
strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione
o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di
fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.
Il brevetto per le macchine
nel loro complesso non comprende la protezione delle singole
parti.
Art. 2593. Modelli e disegni.
Chi ha ottenuto una
registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha
il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il
suo consenso, in conformità alle leggi speciali.
Art. 2594. Norme
applicabili.
Ai diritti di brevetto e di registrazione contemplati in
questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le
modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei
diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.