Titolo III - Del lavoro autonomo
Capo I - Disposizioni
generali
Art. 2222. Contratto d'opera.
Quando una persona
si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia
una disciplina particolare nel libro IV.
Art. 2223. Prestazione della
materia.
Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia
è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto
prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le
norme sulla vendita .
Art. 2224. Esecuzione dell'opera.
Se il
prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni
stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo
termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali
condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può
recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Art.
2225. Corrispettivo.
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e
non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è
stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente
necessario per ottenerlo.
Art. 2226. Difformità e vizi
dell'opera.
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il
prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della
medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o
facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente
occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza denunziare le difformità
e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta.
L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
I diritti del committente
nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo
1668.
Art. 2227. Recesso unilaterale dal contratto.
Il
committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione
dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro
eseguito e del mancato guadagno.
Art. 2228. Impossibilità sopravvenuta
della esecuzione dell'opera.
Se l'esecuzione dell'opera diventa
impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore
d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione
all'utilità della parte dell'opera compiuta.
Capo II - Delle
professioni intellettuali
Art. 2229. Esercizio delle professioni
intellettuali.
La legge determina le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o
elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli
elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono
demandati (1), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga
diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi
o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la
sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via
giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi
speciali.
Art. 2230. Prestazione d'opera intellettuale.
Il
contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato
dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del
rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.
Art. 2231. Mancanza d'iscrizione.
Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato
all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è
iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
La
cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto
del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso
adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
Art. 2232. Esecuzione
dell'opera.
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico
assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di
sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto
o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione
.
Art. 2233. Compenso.
Il compenso, se non è convenuto dalle
parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato
dal giudice, (1).
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non
redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti
abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali.
Art. 2234. Spese e acconti.
Il cliente, salvo
diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti
al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul
compenso.
Art. 2235. Divieto di ritenzione.
Il prestatore
d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo
strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi
professionali.
Art. 2236. Responsabilità del prestatore di opera.
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo
o di colpa grave.
Art. 2237. Recesso.
Il cliente può
recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e
pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere
dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle
spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al
risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore
d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al
cliente.
Art. 2238. Rinvio.
Se l'esercizio della professione
costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si
applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso se l'esercente
una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le
disposizioni delle sezioni II, III, IV, del capo I del titolo II.