Titolo II - Del lavoro
nell'impresa
Capo I - Dell'impresa in generale
Sezione I -
Dell'imprenditore
Art. 2082. Imprenditore.
È
imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Art.
2083. Piccoli imprenditori.
Sono piccoli imprenditori i coltivatori
diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e
dei componenti della famiglia.
Art. 2084. Condizioni per l'esercizio
dell'impresa.
La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio
è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.
Le altre
condizioni per l'esercizio delle diverse categorie d'imprese sono stabilite
dalla legge [e dalle norme corporative](1).
Art. 2085.
Indirizzo della produzione.
Il controllo sull'indirizzo della produzione
e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è
esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge -[e dalle norme
corporative](1).
La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si
esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.
Art.
2086. Direzione e gerarchia nell'impresa.
L'imprenditore è il capo
dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi
collaboratori.
Art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro.
Art. 2088-2092 (omissis)
Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici
Le disposizioni di
questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni
professionali.
Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le
disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.
Sono salve le diverse disposizioni della legge.
SEZIONE II - Dei collaboratori
dell'imprenditore
Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato
E prestatore di
lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro
I prestatori di
lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (att.
95).
Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo
di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti
di appartenenza alle indicate categorie.
SEZIONE III - Del rapporto di lavoro
Paragrafo 1 Della costituzione del rapporto di
lavoro
Art. 2096 Assunzione in prova
L'assunzione del prestatore di
lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a
consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto,
senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un
tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della
scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene
definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di
lavoro.
Art. 2097 Durata del contratto di lavoro
Abrogato dall'art. 9,
Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Art. 2098 Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di
lavoro
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle
disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro
può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali..
La
domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia
dell'ufficio di collocamento entro un anno dalla data dell'assunzione del
prestatore di lavoro..
Paragrafo 2 Dei diritti e degli
obblighi delle parti
Art. 2099 Retribuzione
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a
cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata, con le modalità e
nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza
di accordo tra le parti, la retribuzione e determinata dal giudice, tenuto
conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.
Il
prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con
partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in
natura.
Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo
Il prestatore di lavoro deve
essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza
dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato
ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base
al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Art.
2101. Tariffe di cottimo.
[Le norme corporative possono stabilire
che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di
esperimento.
Le tariffe possono essere sostituite o modificate
soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni i esecuzione del lavoro, e
in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito
dalle norme corporative](1).
L'imprenditore deve comunicare
preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo
compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di
lavoro eseguita e al tempo impiegato.
Art. 2102. Partecipazione agli
utili.
Se [le norme corporative o](1) la convenzione
non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al
prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per
le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti
risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
Art.
2103. Mansioni del lavoratore.
Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre
mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non
per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto
contrario è nullo.
Art. 2104. Diligenza del prestatore di
lavoro.
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello
superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni
per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e
dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente
dipende.
Art. 2105. Obbligo di fedeltà.
Il prestatore
di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza
con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai
metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa
pregiudizio.
Art. 2106. Sanzioni disciplinari.
L'inosservanza
delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla
applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione (1),
dagli usi o secondo equità.
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al
prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non
può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'articolo
2118.
Art. 2110. Infortunio, malattia, gravidanza,
puerperio.
In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di
puerperio, se la legge [o le norme corporative](1) non stabiliscono forme
equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la
retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi
speciali [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.
Nei casi
indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal
contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge
[dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.
Il periodo di
assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato
nell'anzianità di servizio.
Art. 2111. Servizio militare.
La chiamata alle armi per adempiere
agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro . (1)
In caso di
richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma
dell'articolo precedente.
Art. 2112. Mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.
In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il
lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il
cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore
aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione
del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il
cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti
dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data
del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri
contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di
sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo
livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non
costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni
di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al
trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di
cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al
presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella
titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base
del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di
azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente
autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal
cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui
l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione
avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 2113.
Rinunzie e transazioni
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per
oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili
della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui
all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono
valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della
transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le
rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate
con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a
renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411
del codice di procedura civile.
Paragrafo 3 - Della previdenza
e dell'assistenza
Art. 2114. Previdenza ed assistenza
obbligatorie.
Le leggi speciali determinano i casi e le forme di
previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni
relative.
Art. 2115. Contribuzioni.
Salvo diverse disposizioni
della legge l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti
eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore è
responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è carico del
prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi
speciali.
È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi
alla previdenza o all'assistenza.
Art. 2116. Prestazioni.
Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di
lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi
dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse
disposizioni delle leggi speciali, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di
preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di
cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Art. 2119.
Recesso per giusta causa.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal
contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo
determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora
si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del
rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che
recede, per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma
dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del
contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta
amministrativa dell'azienda.
Art. 2120. Disciplina del trattamento di
fine rapporto.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine
rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una
quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per
l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le
frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme,
compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza
del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della
prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui
all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale
sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione
di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di
lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della
quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di
ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese
di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di
rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento
dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di
lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese
uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il
prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore
di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione
non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di
cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono
soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di
cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei
dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a)
eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di
abitazione per sé o per i figli, documentato con atto
notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di
fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione
è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di
miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti
individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di
priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
Art.
2121. Computo dell'indennità di mancato preavviso.
L'indennità di cui
all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di
produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di
carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte
con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità
suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di
servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione
anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di
lavoro.
Art. 2122. Indennità in caso di morte.
In caso di
morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120
devono corrispondersi al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore
di lavoro ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo
grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi
diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone
indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della
successione legittima.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore
di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
Art.
2123. Forme di previdenza.
Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha
compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui
dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro
ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.
Se esistono fondi di
previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno
diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della
cessazione del contratto.
Art. 2124. Certificato di lavoro.
Se
non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del
contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un
certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro
è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.
Art.
2125. Patto di non concorrenza.
Il patto con il quale si limita lo
svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla
cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è
pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non
è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La
durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di
dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore,
essa si riduce nella misura suindicata.
Paragrafo 5 - Disposizioni
finali
Art. 2126. Prestazione di fatto con violazione di
legge.
La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce
effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la
nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.
Se il lavoro è
stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro,
questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
Art. 2127. Divieto
d'interposizione nel lavoro a cottimo.
È vietato all'imprenditore di
affidare ai propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di
lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di
violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti
dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi
derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.
Art. 2128. Lavoro
a domicilio.
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le
disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del
rapporto.
Art. 2129. Contratto di lavoro per i dipendenti da enti
pubblici.
Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori
di lavoro dipendenti da enti pubblici salvo che il rapporto sia diversamente
regolato dalla legge.
Sezione IV - Del
tirocinio
Art. 2130. Durata del tirocinio.
Il periodo di
tirocinio non può superare i limiti stabiliti dagli usi.
Art. 2131.
Retribuzione.
La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma
del salario a cottimo.
Art. 2132. Istruzione professionale.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la
formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla
specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Art. 2133.
Attestato di tirocinio.
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista,
per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un
attestato del tirocinio compiuto.
Art. 2134. Norme applicabili al
tirocinio.
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione
precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non
siano derogate da disposizioni delle leggi speciali (1).
Capo
II - Dell'impresa agricola
Sezione I - Disposizioni
generali
Art. 2135. Imprenditore agricolo
È imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione
del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le
attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o
servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla
legge.
Art. 2136. Inapplicabilità delle norme sulla registrazione.
Le norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese non si
applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall'articolo
2200.
Art. 2137. Responsabilità dell'imprenditore agricolo.
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa sul fondo altrui, è soggetto
agli obblighi stabiliti dalla legge (1) concernenti l'esercizio
dell'agricoltura.
Art. 2138. Dirigenti e fattori di campagna.
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli
dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente,
sono regolati (1), dagli usi.
Art. 2139. Scambio di mano d'opera o di
servizi.
Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano
d'opera o di servizi secondo gli usi.
Sezione II -Della
mezzadria
Art. 2141. Nozione.
Nella mezzadria il
concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si
associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività
connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. E' valido tuttavia
il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni
diverse.
Art. 2142. Famiglia colonica.
La composizione della
famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso
del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di
figli naturali. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono
risultare dal libretto colonico.
Art. 2143. Mezzadria a tempo
indeterminato.
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta
per la durata di un anno agrario e si rinnova tacitamente di anno in anno, se
non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi
fissati, dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2144. Mezzadria a tempo
determinato.
La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla
scadenza del termine.
Se non è comunicata disdetta a norma dell'articolo
precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
Art.
2145. Diritti ed obblighi del concedente.
Il concedente conferisce il
godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di
un'adeguata casa per la famiglia colonica.
La direzione dell'impresa spetta
al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica
agraria.
Art. 2146. Conferimento delle scorte.
Le scorte vive
e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo
diversa disposizione della convenzione o degli usi.
Le scorte conferite
divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.
Art.
2147. Obblighi del mezzadro.
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo
le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio
e quello della famiglia colonica.
È a carico del mezzadro, salvo diverse
disposizioni della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera
eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.
Art.
2148. Obblighi di residenza e di custodia.
Il mezzadro ha l'obbligo di
risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.
Egli deve
custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve
altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la
diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del
concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o
compiere prestazioni a favore di terzi.
Art. 2149. Divieto di
subconcessione.
Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad
altri la coltivazione del podere, senza il consenso del
concedente.
Art. 2150. Rappresentanza della famiglia colonica.
Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti
del concedente, i componenti della famiglia colonica.
Le obbligazioni
contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi
beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia
colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa
garanzia.
Art. 2151. Spese per la coltivazione.
Le spese per
la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, escluse
quelle per la mano d'opera previste dall'articolo 2147, sono a carico del
concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente la
convenzione o gli usi.
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il
concedente deve anticipare senza interesse sino alla scadenza dell'anno agrario
in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante
prelevamento sui prodotti e sugli utili.
Art. 2152. Miglioramenti.
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del
lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria
capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.
La
misura del compenso, se non è stabilita dalla convenzione o dagli usi, è
determinata dal giudice, e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito
realizzato dal mezzadro.
Art. 2153. Riparazioni di piccola
manutenzione.
Salvo diverse disposizioni della convenzione o degli usi,
sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa
colonica e degli strumenti di lavoro di cui egli e la famiglia colonica si
servono.
Art. 2154. Anticipazioni di carattere alimentare alla
famiglia colonica.
Se la quota dei prodotti spettante al mezzadro, per
scarsezza del raccolto a lui non imputabile, non è sufficiente ai bisogni
alimentari della famiglia colonica, e questa non è in grado di provvedervi, il
concedente deve somministrare senza interesse il necessario per il mantenimento
della famiglia colonica, salvo rivalsa mediante prelevamento sulla parte dei
prodotti e degli utili spettanti al mezzadro.
Il giudice, con riguardo alle
circostanze, può disporre il rimborso rateale.
Art. 2155. Raccolta e
divisione dei prodotti.
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di
raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti
sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con
l'intervento delle parti .
Salvo diverse disposizioni della convenzione o
degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a
questo assegnata nella divisione.
Art. 2156. Vendita dei prodotti.
La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in
natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla
base del prezzo di mercato.
La divisione si effettua sul ricavato della
vendita, dedotte le spese.
Art. 2157. Diritto di preferenza del
concedente.
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in
natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.
Art.
2158. Morte di una delle parti.
La mezzadria non si scioglie per la
morte del concedente.
In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie
alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi
sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si
accordino nel designarla.
Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi
quattro mesi dell'anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono
chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell'anno successivo, purché
assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta
entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima
dell'inizio del nuovo anno agrario.
In tutti i casi se il podere non è
coltivato con la dovuta diligenza, il concedente può fare eseguire a sue spese i
lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli
utili.
Art. 2159. Scioglimento del contratto.
Salve le norme
generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento , ciascuna delle
parti può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali
da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Art. 2160.
Trasferimento del diritto di godimento del fondo.
Se viene trasferito il
diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi
subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del
trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha
effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è
comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.
I
crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto
colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la
responsabilità sussidiaria dell'originario concedente.
Art. 2161.
Libretto colonico.
Il concedente deve istituire un libretto colonico da
tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti.
Il concedente deve
annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle
parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha
determinati.
Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere
sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il mezzadro deve
presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi
annuali.
Art. 2162. Efficacia probatoria del libretto colonico.
Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova
a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro
novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.
Se una
delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.
In
ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha
scritte.
Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto
colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono essere
impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsità e duplicazioni di
partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al
mezzadro.
Art. 2163. Assegnazione delle scorte al termine della
mezzadria.
Salvo diverse disposizioni della convenzione o degli usi,
l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le
norme seguenti:
1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso,
il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni,
secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del
conferimento e quello della riconsegna;
2) se si tratta di scorte morte
circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in
base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
3) se si tratta di
scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato di uso.
Sezione
III
Della colonia parziaria
Art. 2164. Nozione.
Nella
colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la
coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di
dividerne i prodotti e gli utili.
La misura della ripartizione dei prodotti e
degli utili è stabilita dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2165.
Durata.
La colonia parziaria è contratta per il tempo necessario
affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di
rotazione delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione
di colture, la colonia non può avere una durata inferiore a due
anni.
Art. 2166. Obblighi del concedente.
Il concedente deve
consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è
destinato.
Art. 2167. Obblighi del colono.
Il colono deve
prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità
della coltivazione.
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale
stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose
affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di
famiglia.
Art. 2168. Morte di una delle parti.
La colonia
parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del
colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo,
terzo e quarto comma dell'articolo 2158.
Art. 2169. Rinvio.
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme
dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo
comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163,
nonché quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto
colonico, qualora le parti l'abbiano d'accordo
istituito.
Sezione IV - Della
soccida
Paragrafo 1 - Disposizioni
generali
Art. 2170. Nozione.
Nella soccida il soccidante e
il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa
quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di
ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne
derivano.
L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel
maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del
contratto.
Paragrafo 2 - Della soccida
semplice
Art. 2171. Nozione.
Nella soccida semplice il
bestiame è conferito dal soccidante.
La stima del bestiame all'inizio del
contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.
La stima deve
indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame
e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il
prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma
dell'articolo 2181.
Art. 2172. Durata del contratto.
Se nel
contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre
anni.
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte
che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della
scadenza o nel maggior termine fissato [dalle norme corporative] (1) dalla
convenzione o dagli usi.
Se non è data disdetta, il contratto s'intende
rinnovato di anno in anno.
Art. 2173. Direzione dell'impresa e
assunzione di mano d'opera.
La direzione dell'impresa spetta al
soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica
dell'allevamento.
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia
del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando
secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del
soccidario.
Art. 2174. Obblighi del soccidario.
Il soccidario
deve prestare secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la
custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei
prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
Il
soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.
Art. 2175.
Perimento del bestiame.
Il soccidario non risponde del bestiame che
provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle
parti recuperabili.
Art. 2176. Reintegrazione del bestiame
conferito.
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre
anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior
parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al
soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore
intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto,
tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e
dell'età.
Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario
può recedere dal contratto.
Art. 2177. Trasferimento dei diritti sul
bestiame.
Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida
viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti
del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione
della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del
soccidante.
Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il
soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del
trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in
corso.
Art. 2178. Accrescimenti, prodotti, utili e spese.
Gli
accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo
le proporzioni stabilite (1), dalla convenzione o dagli usi.
È nullo il patto
per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di
quella spettantegli nel guadagno.
Art. 2180. Scioglimento del
contratto.
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per
inadempimento , ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto,
quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto
.
Art. 2181. Prelevamento e divisione al termine del contratto.
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del
bestiame.
Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di
capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità
e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio
della soccida. Il di più si divide a norma dell'articolo 2178.
Se non vi sono
capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli
che rimangono.
Paragrafo 3 - Della soccida
parziaria
Art. 2182. Conferimento del bestiame.
Nella
soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle
proporzioni convenute.
Essi divengono comproprietari del bestiame in
proporzione del rispettivo conferimento.
Art. 2183. Reintegrazione del
bestiame conferito.
Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a
tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per
causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente
conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di
essi ha diritto di recedere dal contratto.
Salvo diverso accordo delle parti,
il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.
Il bestiame rimasto è
diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'articolo 2184.
Se è
convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto
sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente
al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor
durata della soccida.
Art. 2184. Divisione del bestiame, dei prodotti
e degli utili.
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al
termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione
stabilita (1), dalla convenzione o dagli usi.
Art. 2185. Rinvio.
Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla
soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida
semplice.
Paragrafo 4 - Della soccida con conferimento di
pascolo
Art. 2186. Nozione e norme applicabili.
Si ha
rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il
soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha
la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della
gestione.
Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 2184 e, in
quanto applicabili, quelle dettate per la soccida
semplice.
Sezione V - Disposizione finale
Art.
2187. Usi.
Nei rapporti di associazione agraria regolati delle sezioni
II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si
applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.
Capo III -
Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a
registrazione
Sezione I - Del registro delle
imprese
Art. 2188. Registro delle imprese.
E' istituito il
registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro è
tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice
delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.
Art.
2189. Modalità d'iscrizione.
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su
domanda sottoscritta dall'interessato.
Prima di procedere all'iscrizione,
l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il
concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
Il rifiuto
dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi
può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con
decreto.
Art. 2190. Iscrizione d'ufficio.
Se
un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita
mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine.
Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla
con decreto.
Art. 2191. Cancellazione d'ufficio.
Se una
iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il
giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la
cancellazione.
Art. 2192. Ricorso contro il decreto del giudice del
registro.
Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma
degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla
comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del
registro.
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio
nel registro.
Art. 2193. Efficacia dell'iscrizione.
I fatti
dei quali la legge prescrive l'iscrizione se non sono stati iscritti, non
possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a
meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
L'ignoranza
dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai
terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni
particolari della legge.
Art. 2194. Inosservanza dell'obbligo di
iscrizione.
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque
omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge,
è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire un
milione.
Sezione II - Dell'obbligo di
registrazione
Art. 2195. Imprenditori soggetti a
registrazione.
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro
delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale
diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria
nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua
o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività
ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno
riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle
imprese che le esercitano.
Art. 2196. Iscrizione dell'impresa.
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita
un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il
cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza;
2) la ditta;
3)
l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome
degli institori e procuratori.
L'imprenditore deve inoltre chiedere
l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della
cessazione dell'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o
la cessazione si verificano.
Art. 2197. Sedi secondarie.
L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con
una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale
dell'impresa.
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio
del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede
principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede
secondaria..
La disposizione del secondo comma si applica anche
all'imprenditore che ha all'estero la sede principale
dell'impresa.
L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con
rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne
l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede
principale.
Art. 2198. Minori, interdetti e inabilitati.
I
provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte
di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse di un minore non
emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione
viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere
all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
Art. 2199.
Indicazione dell'iscrizione.
L'imprenditore deve indicare negli atti e
nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il
quale è iscritto.
Art. 2200. Società.
Sono soggette
all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite
secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società
cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.
L'iscrizione
delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei
titoli V e VI.
Art. 2201. Enti pubblici.
Gli enti pubblici che
hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale sono soggetti
all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese .
Art. 2202.
Piccoli imprenditori.
Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel
registro delle imprese i piccoli imprenditori.
Sezione III -
Disposizioni particolari per le imprese
commerciali
Paragrafo 1 - Della
rappresentanza
Art. 2203. Preposizione institoria.
E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa
commerciale.
La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede
secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti più
institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia
diversamente disposto.
Art. 2204. Poteri dell'institore.
L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio
dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura.
Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è
stato a ciò espressamente autorizzato.
L'institore può stare in giudizio in
nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti
nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Art. 2205. Obblighi
dell'institore.
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è
preposto, l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle
disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta
delle scritture contabili.
Art. 2206. Pubblicità della procura.
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere
depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle
imprese.
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e
le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi
le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
Art. 2207.
Modificazione e revoca della procura.
Gli atti con i quali viene
successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per
l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu
pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono
opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della
conclusione dell'affare.
Art. 2208. Responsabilità personale
dell'institore.
L'institore è personalmente obbligato se omette di far
conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può
agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano
pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Art. 2209.
Procuratori.
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano
anche ai procuratori , i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il
potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio
dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.
Art. 2210. Poteri dei
commessi dell'imprenditore.
I commessi dell'imprenditore, salve le
limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono
compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui
sono incaricati. Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle
quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono
d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati.
Art. 2211.
Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.
I commessi,
anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno
il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole
stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale
autorizzazione scritta.
Art. 2212. Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.
Per gli
affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a
ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del
contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali .
Sono altresì
legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse
dell'imprenditore.
Art. 2213. Poteri dei commessi preposti alla
vendita.
I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa
possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla
riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali
dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non
consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.
Paragrafo 2 -
Delle scritture contabili
Art. 2214. Libri obbligatori e
altre scritture contabili.
L'imprenditore che esercita un'attività
commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
Deve
altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle
dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli
originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le
copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni
di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
Art.
2215. Modalità di tenuta delle scritture contabili.
I libri contabili,
prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni
pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione,
devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o
da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del
registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei
fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono
essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a
vidimazione.
Art. 2216. Contenuto del libro giornale.
Il libro
giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio
dell'impresa.
Art. 2217. Redazione dell'inventario
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle
attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle
passività dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude
con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve
dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle
valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i
bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve
essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
Art. 2218. Bollatura facoltativa.
L'imprenditore può far bollare nei
modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti.
Art.
2219. Tenuta della contabilità.
Tutte le scritture devono essere tenute
secondo le norme di un'ordinata contabilità senza spazi in bianco, senza
interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se
è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole
cancellate siano leggibili.
Art. 2220. Conservazione delle scritture
contabili.
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla
data dell'ultima registrazione.
Per lo stesso periodo devono conservarsi le
fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle
lettere e dei telegrammi spediti.
Le scritture e documenti di cui al presente
articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di
immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in
ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto
che utilizza detti supporti.
Paragrafo 3 -
Dell'insolvenza
Art. 2221. Fallimento e concordato preventivo.
Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti
pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti in caso di insolvenza alle
procedure del fallimento e del concordato preventivo salve le disposizioni delle
leggi speciali.
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