Titolo IV - Del lavoro subordinato in particolari rapporti
Capo I
- Disposizioni generali
Art. 2239. Norme applicabili.
I
rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa
sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III, IV del capo I del titolo
II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Capo II - Del
lavoro domestico
Art. 2240. Norme applicabili.
Il rapporto
di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è
regolato dalle disposizioni di questo capo e, in quanto più favorevoli al
prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.
Art. 2241.
Periodo di prova.
Il patto di prova si presume per i primi otto
giorni.
Art. 2242. Vitto, alloggio e assistenza.
Il prestatore
di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione
in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura
e all'assistenza medica.
Le parti devono contribuire alle istituzioni di
previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla
legge.
Art. 2243. Periodo di riposo.
Il prestatore di lavoro,
oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto (1), ad un periodo di
ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni.
Art.
2244. Recesso.
Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le
norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e
2119.
Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se
l'anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici
giorni.
Art. 2245. Indennità di anzianità.
In caso di
cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità
proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di
lui o di dimissioni volontarie.
L'ammontare dell'indennità è determinata
sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per
ogni anno di servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche
nel caso di dimissioni volontarie.
Art. 2246. Certificato di
lavoro.
Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto
al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate
e il periodo di servizio prestato. |