Titolo VII
Dell'associazione in partecipazione
Art. 2549.
Nozione.
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante
attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di
uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato
apporto.
Art. 2550. Pluralità di associazioni.
Salvo patto
contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa
o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti
associati.
Art. 2551. Diritti ed obbligazioni dei terzi.
I
terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso
l'associante.
Art. 2552. Diritti dell'associante e dell'associato.
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.
Il
contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato
sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata
contratta.
In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare
compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un
anno.
Art. 2553. Divisione degli utili e delle perdite.
Salvo
patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui
partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono
superare il valore del suo apporto.
Art. 2554. Partecipazione agli
utili e alle perdite.
Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si
applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza
partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente
attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza
il corrispettivo di un determinato apporto.
Per le partecipazioni agli utili
attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo
2102.
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