Titolo VIII - Dell'azienda
Capo I - Disposizioni
generali
Art. 2555. Nozione.
L'azienda è il complesso dei
beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Art.
2556. Imprese soggette a registrazione.
Per le imprese soggette a
registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà
o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva
l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli
beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
I
contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata
autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle
imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o
autenticante.
Art. 2557. Divieto di concorrenza.
Chi aliena
l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento,
dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre
circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il patto di
astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma
precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale
dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal
trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è
stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal
trasferimento .
Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di
concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del
locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
Le disposizioni di
questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse
connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di
clientela.
Art. 2558. Successione nei contratti.
Se non è
pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti
stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere
personale.
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre
mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in
questo caso la responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si
applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la
durata dell'usufrutto e dell'affitto.
Art. 2559. Crediti relativi
all'azienda ceduta.
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta,
anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei
confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro
delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede
all'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di
usufrutto dell'azienda , se esso si estende ai crediti relativi alla
medesima.
Art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta.
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda
ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti
suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili
obbligatori.
Art. 2561. Usufrutto dell'azienda.
L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la
contraddistingue.
Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la
destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli
impianti e le normali dotazioni di scorte.
Se non adempie a tale obbligo o
cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'articolo
1015.
La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine
dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine
dell'usufrutto.
Art. 2562. Affitto dell'azienda.
Le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto
dell'azienda.
Capo II - Della ditta e
dell'insegna
Art. 2563. Ditta.
L'imprenditore ha diritto
all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
La ditta, comunque sia
formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo
quanto è disposto dall'articolo 2565.
Art. 2564. Modificazione della
ditta.
Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro
imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo
in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni
idonee a differenziarla.
Per le imprese commerciali l'obbligo
dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel
registro delle imprese in epoca posteriore.
Art. 2565. Trasferimento
della ditta.
La ditta non può essere trasferita separatamente
dall'azienda.
Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non
passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.
Nella successione
nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo
diversa disposizione testamentaria.
Art. 2566. Registrazione della
ditta.
Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese
deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è
prescritto dal secondo comma dell'articolo 2563 o, trattandosi di ditta derivata
, se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la
successione nell'azienda.
Art. 2567. Società.
La ragione
sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di
questo libro.
Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni
dell'articolo 2564.
Art. 2568. Insegna.
Le disposizioni del
primo comma dell'articolo 2564 si applicano all'insegna.
Capo
III - Del marchio
Art. 2569. Diritto di esclusività.
Chi
ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a
distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i
prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
In mancanza di
registrazione il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571.
Art.
2570. Marchi collettivi.
I soggetti che svolgono la funzione di
garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi
possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso,
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o
commercianti.
Art. 2571. Preuso.
Chi ha fatto uso di un
marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la
registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è
valso.
Art. 2572. Divieto di soppressione del marchio.
Il
rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma
non può sopprimere il marchio del produttore.
Art. 2573. Trasferimento
del marchio.
Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per
la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato
registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi
inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali
nell'apprezzamento del pubblico.
Quando il marchio è costituito da un segno
figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume
che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con
l'azienda.
Art. 2574. Leggi speciali.
Le condizioni per la
registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli
effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali.