Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
Capo I
- Della disciplina della concorrenza
Sezione I - Disposizioni
generali
Art. 2595. Limiti legali della concorrenza.
La
concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia
nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge .
Art. 2596. Limiti
contrattuali della concorrenza.
Il patto che limita la concorrenza deve
essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata
zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque
anni.
Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo
superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un
quinquennio.
Art. 2597. Obbligo di contrattare nel caso di
monopolio.
Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha
l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano
oggetto dell'impresa, osservando la parità di
trattamento.
Sezione II - Della concorrenza
sleale
Art. 2598. Atti di concorrenza sleale.
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei
diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi
o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni
distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un
concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione
con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e
apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a
determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di
un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo
non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare
l'altrui azienda.
Art. 2599. Sanzioni.
La sentenza che accerta
atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni
provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.
Art. 2600.
Risarcimento del danno.
Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti
con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.
In tale
ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati gli
atti di concorrenza, la colpa si presume.
Art. 2601. Azione delle
associazioni professionali.
Quando gli atti di concorrenza sleale
pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la
repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dagli enti che
rappresentano la categoria.
Capo II - Dei consorzi per il
coordinamento della produzione e degli scambi
Sezione I - Disposizioni
generali
Art. 2602. Nozione e norme applicabili.
Con il
contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune
per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese.
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme
seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.
Art.
2603. Forma e contenuto del contratto.
Il contratto deve essere fatto
per iscritto sotto pena di nullità.
Esso deve indicare:
1) l'oggetto e la
durata del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3)
gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le
attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla
rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi
consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni per
l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Se il consorzio ha per
oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve
inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la
determinazione di esse.
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di
questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le
decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria,
se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla
notizia.
Art. 2604. Durata del consorzio.
In mancanza di
determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci
anni.
Art. 2605. Controllo sull'attività dei singoli consorziati.
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli
organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle
obbligazioni assunte.
Art. 2606. Deliberazioni consortili.
Se
il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione
dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei
consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle
disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere
impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i
consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di
deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.
Art. 2607.
Modificazioni del contratto.
Il contratto, se non è diversamente
convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i
consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di
nullità.
Art. 2608. Organi preposti al consorzio.
La
responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è
regolata dalle norme sul mandato.
Art. 2609. Recesso ed
esclusione.
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto,
la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce
proporzionalmente a quelle degli altri.
Il mandato conferito dai consorziati
per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa
nei confronti del consorziato receduto o escluso.
Art. 2610.
Trasferimento dell'azienda.
Salvo patto contrario, in caso di
trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel
contratto di consorzio.
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di
trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono
deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento,
l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.
Art. 2611. Cause di
scioglimento.
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il
decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento
dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo ;
3) per volontà unanime
dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma
dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento
dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge ;
6) per le altre
cause previste nel contratto.
Sezione II - Dei consorzi con
attività esterna
Art. 2612. Iscrizione nel registro delle
imprese.
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a
svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli
amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove
l'ufficio ha sede.
L'estratto deve indicare:
1) la denominazione e
l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei
consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono
attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i
rispettivi poteri;
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme
relative alla liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro
delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra
indicati.
Art. 2613. Rappresentanza in giudizio.
I consorzi
possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto
attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è
attribuita ad altre persone.
Art. 2614. Fondo consortile.
I
contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi
costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non
possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei
consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo
medesimo.
Art. 2615. Responsabilità verso i terzi.
Per le
obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la
rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul
fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per
conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo
consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito
dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle
quote.
Art. 2615 bis. Situazione patrimoniale.
Entro due mesi
dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del
consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al
bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio
del registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio
sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.
Negli atti e nella
corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio
del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di
iscrizione.
Sezione II bis
Art. 2615 ter. Società
consortili.
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V
possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo
2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di
versare contributi in denaro.
Sezione III - Dei consorzi
obbligatori
Art. 2616. Costituzione.
Con
provvedimento dell'autorità governativa,, può essere disposta anche per zone
determinate, la costituzione di consorzi obbligatori tra esercenti lo stesso
ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa
risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.
Nello stesso
modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere
trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.
Art.
2617. Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli.
Quando la legge
prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di
questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi
obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali
.
Sezione IV - Dei controlli dell'autorità
governativa
Art. 2618. Approvazione del contratto consortile.
I contratti previsti nel presente capo, se sono tali da influire sul mercato
generale dei beni in essi contemplati, sono soggetti ad approvazione da parte
dell'autorità governativa .
Art. 2619. Controllo sull'attività del
consorzio.
L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza
dell'autorità governativa .
Quando l'attività del consorzio risulta non
conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può
sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario
governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del
consorzio stesso.
Art. 2620. Estensione delle norme di controllo alle
società.
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle
società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'articolo
2602.
L'autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della
società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l'approvazione
prevista nell'articolo 2618.