Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e
consorzi
Capo I - Delle falsità
Art. 2621. False
comunicazioni sociali.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con
l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o
per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico,
espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di
valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i
destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due
anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità
è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa
se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico
di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una
variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso
il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento
da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti
di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento
quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore,
sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di
rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
Art. 2622.
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei
creditori.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al
fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai
soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché
oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in
errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale
alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche
se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di
soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Nel caso di società
soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro
anni e il delitto è procedibile d'ufficio.
La pena è da due a sei anni se,
nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai
risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un
numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione
risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella
distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore
allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.
La punibilità per i fatti
previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La
punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità
o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al
quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le
omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al
lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del
patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è
punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella
corretta.
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al
primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e
l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco,
liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di
rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
Art. 2624.
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.
I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per
altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la
consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle
comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto
sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle
comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro
cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
Se la condotta
di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle
comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Art.
2625.
Impedito controllo.
Gli amministratori che, occultando
documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo
svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai
soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha
cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si
procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di
società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
Capo II
Degli illeciti commessi dagli
amministratori
Art. 2626. Indebita restituzione dei
conferimenti.
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima
riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i
conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno.
Art. 2627. Illegale ripartizione degli
utili e delle riserve.
Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge
essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La
restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine
previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Art. 2628.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante.
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla
legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione
all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge,
sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli
amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una
lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se
il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto
per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è
stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Art. 2629.
Operazioni in pregiudizio dei creditori.
Gli amministratori che, in
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni,
cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori
prima del giudizio estingue il reato.
Capo III
Degli illeciti commessi
mediante omissione
Art. 2629-bis.
Omessa comunicazione del
conflitto d'interessi.
L'amministratore o il componente del consiglio di
gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o
di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto
sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo
comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano
derivati danni alla società o a terzi.
Art. 2630. Omessa esecuzione di
denunce, comunicazioni o depositi.
Chiunque, essendovi tenuto per legge
a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il
registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206
euro a 2.065 euro.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione
amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo. (1)
Art. 2631.
Omessa convocazione dell'assemblea.
Gli amministratori e i sindaci che
omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo
statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano
espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si
considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui
amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga
alla convocazione dell'assemblea dei soci.
La sanzione amministrativa
pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite
o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.
Capo
IV
Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di
sicurezza patrimoniali
Art. 2632. Formazione fittizia del
capitale.
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte,
formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di
azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale
sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante
dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della
società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un
anno.
Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori.
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci
prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme
necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato
.
Art. 2634. Infedeltà patrimoniale.
Gli amministratori, i
direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con
quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei
beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale,
sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si
applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno
patrimoniale.
In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata
o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili,
derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Per i delitti
previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona
offesa.
Art. 2635.
Infedeltà a seguito di dazione o promessa di
utilità.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e i
responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa
di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al
loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione
sino a tre anni.
La stessa pena si applica a chi dà o promette
l'utilità.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati
in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi
tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Si procede a querela
della persona offesa.
Art. 2636. Illecita influenza
sull'assemblea.
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la
maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art.
2637. Aggiotaggio.
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in
essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i
quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento
che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi
bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque
anni.
Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
autoritàpubbliche di vigilanza.
Gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
i sindaci e i liquidatori di societào enti e gli altri soggetti sottoposti per
legge alle autoritàpubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro
confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autoritàpreviste in base
alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza,
espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di
valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei
sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi
fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare,
concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a
quattro anni. La punibilitàè estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla societàper conto di
terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per
legge alle autoritàpubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro
confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute
alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è
raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 2639.
Estensione delle
qualifiche soggettive.
Per i reati previsti dal presente titolo al
soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione
prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa
funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e
significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Fuori
dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie
relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente
incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di
amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di
terzi.
Art. 2640. Circostanza attenuante.
Se i fatti previsti
come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare
tenuità la pena è diminuita.
Art. 2641. Confisca.
In caso di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati
previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto
del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
Quando non è possibile
l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca
ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto
non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo
240 del codice penale.