I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica
e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione
del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due
Camere.
III
Per la prima composizione del Senato
della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di
legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei
Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a
cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa
dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta
Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima
della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle
elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a
senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il
Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che
gli compete in base alla sua popolazione.
V
La
disposizione dell’Art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha
effetto dalla data di convocazione delle
Camere.
VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla
stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo
militare in relazione all’articolo 111.
VII
Fino a
quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità
con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento
vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la
decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e
nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della
Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali
e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un
anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica
regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle
funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al
riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti
locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi
della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti
dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal
nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne
che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e
degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni
dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze
delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle
Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di
cui all’Art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V
della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformità con l’Art. 6.
XI
Fino a cinque anni
dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’Art. 131, anche
senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132,
fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48,
sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore
della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla
eleggibilità per i capi responsabili del regime
fascista.
XIII
I beni, esistenti nel territorio
nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni
di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono
nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono
riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922
valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la
soppressione della Consulta araldica.
XV
Con
l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio
dello Stato.
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente
sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948,
sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali
speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle
nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia
necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti
restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge,
ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I
deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta
scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del
presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del
Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La
presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque
giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in
vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella
sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante
tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà
essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i
cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre
1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente
dell’Assemblea Costituente :
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri:
DE GASPERI ALCIDE
Visto: il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI