TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente
della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei
diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del
Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che
scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta
comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica.
Art. 86.
Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di
morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art.
87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il
comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere
grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della
Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica
può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di
esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente
della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non
è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo
in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei
suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica,
prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica
e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. |
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