Sezione I - Il Consiglio dei ministri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA I PRESIDENTI
LA
COSTITUZIONE
ATTIVITA' DEL CAPO DELLO STATO
GLI UFFICI
LE
ONORIFICENZE
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del
Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art.
93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o
d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo
dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
Art.
96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato
della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale.
Sezione II - La Pubblica
Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono
conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III -
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge,
di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza
delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro
i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100.
Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela
della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il
controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle
forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere
sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei
due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
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