Prescrizione ordinaria decennale e prescrizione breve dei crediti di lavoro Ai sensi dell’art. 2934 cod. civ., ogni diritto si estingue per prescrizione, se il titolare non lo esercita nel termine previsto dalla legge.
Prescrizione presuntiva
Si parla di prescrizione presuntiva perché fa, appunto, presumere, credere, come avvenuto il pagamento, invertendo - a carico del creditore - l’onere della prova. In altri termini, mentre ordinariamente è il debitore che afferma di avere pagato a dover provare ciò, una volta decorso il termine della prescrizione presuntiva si presume che tale debito sia estinto e, pertanto, spetterà al creditore darne prova contraria. Decorrenza della prescrizione in materia di lavoro In questo caso, nell’ottica di tutela del lavoratore, si applicano regole particolari. Rispetto ai diritti aventi natura retributiva, soggetti a prescrizione quinquennale, occorre distinguere, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, se il rapporto di lavoro risulti stabile o meno. Nel primo caso, ricorrendo le garanzie previste dall’art. 18, Statuto dei Lavoratori, ovvero laddove la stabilità sia prevista da altre norme di legge (es. pubblico impiego) o di contratto, la prescrizione decorrerà in corso di rapporto, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Laddove il rapporto non dovesse risultare stabile, la prescrizione resterà sospesa iniziando a decorrere solo alla cessazione del rapporto. Interruzione della prescrizione.
L’interruzione della prescrizione viene determinata da un qualsiasi atto di esercizio del diritto. L’atto interruttivo della prescrizione deve provenire dal titolare del diritto ovvero da un suo rappresentante (ad es. un avvocato o un sindacato), purché a questi ultimi sia stata rilasciata specifica delega.
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